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Per incentivare la ricerca scientifica presso le piccole e medie imprese
Sono note le cifre che connotano il basso livello di fondi che lo Stato destina alla ricerca in Italia. Questa misura che oscilla da tempo intorno all’1,2 per cento del prodotto interno loro (Pil) è piuttosto lontana dalla percentuale francese e statunitense, comunque attestate intorno al 2 per cento; ed è ancora più lontana dal 4-5 per cento dei Paesi scandinavi.
Pertanto occorre, a livello macroeconomico, perlomeno tendere alla soglia del 2 per cento, così da riavviare un circuito virtuoso indispensabile per conseguire migliori margini di produttività e quindi di crescita del reddito nazionale sui prossimi anni. Questo impegno, di certo, va canalizzato con adeguati incentivi soprattutto nelle piccole e medie imprese, ben consapevoli che le macrostrutture sono non più del due per cento di tutte le imprese italiane; per queste intendendosi – secondo l’ultimo rapporto Mediobanca (2007) – circa 2015 aziende con più di 500 addetti. È di tutta evidenza, senza scendere in troppi particolarismi, che tali imprese hanno margini diversi per intraprendere e manutenere la ricerca in specie se relativa a innovazioni di prodotto e tuttavia coltivando la stessa ricerca di processo, già meno costosa perché più legata all’osservazione del ciclo industriale da cui riceve una migliore visibilità. Tanto brevemente premesso, si tratta – almeno per quanto riguarda il comparto manifatturiero – di dare alle imprese un sostegno congruo e co-partecipato anche attraverso l’intervento pubblico. In pratica a quelle aziende di più piccola dimensione, che non hanno risorse adeguate per attivare un sistema stabile di ricerca, e cioè non perseguibile con costanza per ristrettezza di fondi, e che incontrano non poche difficoltà a interfacciarsi con centri o Enti, attrezzati per la verifica dei risultati, necessitano agevolazioni tributarie semplici, automatiche e certe nell’ammontare. Da qui una diversa modulazione dello strumento già noto del credito d’imposta presente nel nostro ordinamento sin dal 1991, ma talmente disarticolato nella sua attuale veste da comportare adesso dei veri salti mortali per utilizzarlo. Basta leggere, per valutare tale complicanza, almeno le due ultime Finanziarie. Intanto la legge 296/2006, commi da 280 a 285 (Finanziaria 2007) e poi la legge 244/2007, commi da 53 a 58 (Finanziaria 2008). Dal combinato disposto di tali norme la situazione di tali crediti d’imposta – per attività di ricerca – ha subito per il triennio 2007-2009 non solo un contenimento limitativo dei fondi disponibili, ma si articola con un meccanismo che ne rende angusta la sua stessa usufruibilità. E questo fatta salva la parte migliorativa qualora la ricerca medesima si svolga in concorso con Università ed Enti pubblici. Nel dettaglio: il tetto massimo utilizzabile, con credito d’imposta che sale dal 10 al 40 per cento, non può superare i 250 mila euro, salvo che non si operi – come dicevamo – con Università ed Enti pubblici (dal 2010 lo splafonamento è autorizzato nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno per l’acquisto di beni strumentali nuovi – legge 296/2006, comma 271). Infine passa da 15 a 50 milioni di euro l’importo annuo dei costi agevolabili sui quali calcolare il credito d’imposta. C’è poi ancora la possibilità di superare la soglia dei 250 mila euro per le imprese – con fatturato non superiore a 5 milioni – quando le imprese stesse, impegnate in processi di ricerca e sviluppo, siano situate nel Mezzogiorno, quotate in Borsa e beneficino delle agevolazioni per iniziative di aggregazione aziendale. A ben vedere un quadro molto articolato e certo di non facile fruibilità, senza adeguata assistenza, per le piccole aziende. Aggiungasi a quanto descritto che il credito d’imposta non è più spendibile né per l’Iva, né sui contributi previdenziali, oneri che tradizionalmente hanno il maggior impatto finanziario mensile (si ricordi la legge 317/1991 che li ammetteva). Se questo è lo stato dell’arte oggi, le Pmi faticano a trovare una forte ed automatica sollecitazione che le induca a fronteggiare rischi e costi della ricerca tecnico-scientifica (fatto salvo il giusto coordinamento qualora si possa lavorare in combinazione con strutture di prossimità a caratteristica pubblica). Pertanto si ritiene che, pur aggiornandone alcuni aspetti, andrebbe riordinato a sistema quanto già felicemente sperimentato con la “vecchia” legge 140/1997, articolo 13. Tale normativa aveva il pregio di incidere con facile automatismo sul costo del lavoro, bastando una perizia tecnica giurata da esperto del ramo. Ne conseguiva l’immediata possibilità di contabilizzare un credito d’imposta nell’ammontare del 30 per cento (spesa del lavoro subordinato, attrezzature e spese generali) e comportava la sua utilizzabilità finanziaria anche per Iva e contributi sociali. Naturalmente, cambiati i tempi, il progetto (sotto forma magari di Dl) dovrebbe prevedere la gestione centralizzata delle domande presso il ministero dell’Economia (o dello Sviluppo) con un plafond 2008/2009 per lo meno oscillante intorno ai 175 milioni di euro. Ma soprattutto dovrebbe prendere in considerazione – per la concessione del bonus fiscale – il modello anglosassone che si utilizza nella medicina e nella farmacologia del peer review (revisione del lavoro di colleghi). In tal senso, dopo tutte le certificazioni intermedie di cui si è detto (perizia giurata di tecnico specialistico, attestazione bilancistica di commercialista ed esperto contabile anche revisore contabile) il progetto – frutto della sommatoria dei costi moltiplicata per una certa percentuale – è credito d’imposta subordinato all’ultimo stadio del peer review (comitato di super esperti da attivare presso il ministero dell’Economia). Tale parere andrebbe emesso (con decreto ministeriale) entro 60 giorni dall’istanza salvo il silenzio/assenso da intendersi come condivisione, decorso il termine, ma che necessita ex post – comunque – di una relazione tecnica asseveratrice dei risultati raggiunti nella ricerca. Anche prima di quest’ultima certificazione – nel silenzio – l’azienda acquisirebbe il diritto al credito e, quindi, la possibilità a compensarlo su imposte dirette, Iva e contributi sociali. L’impresa, se ne usufruisce, è obbligata a darne menzione in bilancio (nota integrativa, ex articolo 2427 del codice civile). Inoltre il credito d’imposta non è cedibile se non in caso di concentrazioni aziendali ed è tuttavia revocabile, con iscrizione a ruolo, con applicazione di sanzione ridotta al 25 per cento e interessi di legge nel caso in cui sia stata indebitamente fruita.
Tale diversa organizzazione per incentivare la ricerca avrebbe il pregio di un semi-automatismo, sia pure mantenendo il tetto dei 250 mila euro (superabili se la ricerca stessa si articoli in condivisione con Università ed Enti pubblici di ricerca) e sarebbe subordinata all’approvazione di un apposito Committee, di riconosciuta competenza e di nomina ministeriale, che selezionerebbe solo le iniziative autenticamente meritevoli di sostegno economico. Così da coordinare la spesa statale impegnata nel settore, selezionando i progetti e tutelando la fede pubblica anche in termini tecnico-scientifici.
13 ottobre 2008

